13.lug.2010 Paesi Black List: elenco 2010. Comunicazione degli scambi obbligatoria.
Entro il 31 agosto 2010, come sancito dal “decreto incentivi” (D.L. n. 40 del 2010), è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA la comunicazione delle operazioni con soggetti appartenenti a Paesi della Black List.
Ma cos’è la Black List? Contrariamente a quanti credano che si tratti degli indirizzi mail che inviano spam, intendiamo una lista ben definita di Paesi chiamati “Paradisi Fiscali”, o “Paesi a regime fiscale privilegiato”.
La comunicazione andrà effettuata all’Agenzia delle Entrate in modo telematico (via internet) mediante apposito modello, e secondo le specifiche tecniche appena approvate. La comunicazione va effettuata con scadenza mensile a meno di IVA trimestrale, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.
Quali sono i Paesi Black List?
Sono i Paesi che godono di un regime fiscale particolarmente privilegiato rispetto a quello applicato in Italia. Per la lista dei Paesi Black List si vedano i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 04.05.1999 e 21.11.2001. Alcuni esempi sono Svizzera, Lussemburgo, Seychelles, Singapore, Taiwan ma ce ne sono decine e decine. Scarica la lista dei paesi nella Black List dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quali operazioni devono essere comunicate?
Il D.L. n. 40 del 2010 prevede che vengano comunicate tutte le operazioni quali scambi commerciali, scambi economici e prestazioni di servizi con operatori economici aventi domicilio, residenza o sede nei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. Viene stabilito nell’Art. 1, 1° comma, del D.L. n. 40 del 2010 che vengano comunicate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list.
Entro quando la prima comunicazione?
La prima comunicazione va effettuata entro il 31 Agosto 2010, relativa quindi agli scambi avvenuti durante il mese di Luglio 2010. Se si tratta invece di soggetti con iva trimestrale la comunicazione è posticipata al 31 ottobre.



